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Quando il coniuge non vuole…

di ghinetto (03/04/2009 - 18:08)

Quando il coniuge non vuole…
Giuseppe Ghini
La Voce di Romagna, 3 aprile 2009

Sempre che non sia un pesce d’aprile, è arrivata la notizia che il presidente dell’Afghanistan
Hamid Karzai starebbe per firmare una legge che regola, tra le altre cose, il cosiddetto “debito coniugale” tra le famiglie appartenenti all’etnia Hazara, una consistente minoranza di ascendenza mongola. La ricetta di Karzai, contenuta nell’art. 132 del nuovo “Diritto di famiglia Shia” stabilisce che il marito ha il diritto di pretendere rapporti sessuali con la moglie anche senza il suo consenso almeno una volta ogni 4 notti, tranne in caso di malattia.
L’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti delle donne, pur in assenza del testo del decreto, ha protestato, bollandola come “legge pro-stupro”. Parlamentari di tutti il mondo si sono associati alla protesta, anche perché la legge sembrerebbe prevedere anche l’obbligo della moglie di ottenere il permesso del marito per uscire di casa, per farsi visitare da un medico, per andare a scuola e al lavoro.
Una legge orribile, retrograda, maschilista, peggiore di quella dei talebani…

Noi Italiani, com’è noto, abbiamo tutte le carte in regola per insegnare come si risolve giuridicamente alla radice la questione del “debito coniugale”. Anzitutto la Cassazione ha stabilito che la sfera sessuale dei coniugi ha una valenza giuridica, e che “il congiungimento fra coniugi concretizza la soddisfazione delle esigenze fisico-morali dei coniugi, per cui l’ingiustificato diniego del rapporto sessuale cagiona un venir meno all’obbligo di assistenza”. Non credo sia necessario tradurre dal “giuridichese” all’italiano: ognuno sa meglio degli impacciati giudici della Cassazione ciò di cui si parla. Recentemente la stessa Cassazione ha condannato il marito che si era rifiutato “di intrattenere per ben sette anni normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, con gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e provocando in lui frustrazione e disagio”. La condanna è motivata dal fatto che “ove volontariamente posto in essere, il rifiuto alla assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale rende impossibile all’altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”. Purtroppo i giornali non hanno pubblicato le fotografie del marito che per sette anni si “è rifiutato di intrattenere rapporti sessuali con la moglie”, e neppure quelle della moglie che il marito ha eluso per sette lunghissimi anni: forse avrebbero potuto spiegare qualcosa…
D’altro canto, spiega la nostra giurisprudenza, esistono dei limiti alla “pretesa coniugale”. “Quando risulti che il cosiddetto debito coniugale sia normalmente soddisfatto da un coniuge nei confronti dell’altro, – ha stabilito la Cassazione – è legittimo il rifiuto che, una volta tanto, il coniuge adempiente opponga all’amplesso sessuale richiesto dall’altro coniuge, specie quando esso trovi giustificazione nelle particolari condizioni fisiche e psichiche di quel momento”. Stando alle sentenze della Cassazione, tuttavia, il rifiuto alla prestazione sessuale, non può essere pretestuoso. Così, nel 2005, è stato condannato un marito che si negava alla moglie per il fatto che questa di era schierata contro di lui in una controversia familiare.
Con grande gioia dei giornali scandalistici, ogni tanto i tribunali si devono occupare anche dell’altro eccesso, di quando cioè uno dei due coniugi “pretende dall’altro un’irragionevole frequenza di rapporti”. Due condanne simmetriche dei tribunali di Venezia e Milano hanno chiarito anche “quanto spesso” marito e moglie possono esigersi l’un l’altra.
Naturalmente, nel caso in cui uno dei due coniugi venga obbligato ad un rapporto sessuale contro la sua volontà, il diritto italiano ha previsto che si applichino le norme sulla violenza sessuale: non c’è nessuna differenza se chi compie la violenza è il marito o un estraneo. “Il coniuge – spiega ancora la Cassazione – non si priva incondizionatamente nei confronti dell’altro coniuge del potere di disporre del proprio corpo, né perde la naturale libertà di negare la prestazione sessuale”.

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Com’è evidente dalla stessa goffaggine lessicale e dall’incongruenza logica, il diritto sembra davvero “incompetente” su tali questioni. Lasciando doverosamente da parte gli atti di violenza che possono aver luogo anche all’interno del matrimonio, e pure i sette anni di astinenza forzata, come si fa a giudicare a colpi di codice l’amore e il bisticcio tra due coniugi?
E inoltre, come si può dire che un coniuge “non perde la naturale libertà di negare la prestazione sessuale” e contemporaneamente sostenere che esiste una ragionevole aspettativa di “intrattenere normali rapporti sessuali”? Un coniuge è libero di dire di no, oppure non è libero? È una libertà condizionata?
Da ultimo: quando i Tribunali hanno condannato un coniuge nei casi precedenti cosa hanno fatto? Hanno consentito all’altro la separazione e poi il divorzio. In altre parole, per sanare il torto di un coniuge, hanno distrutto il matrimonio. Geniale, no?

                                                                 
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Una certa linea femminista taglia la testa (e non solo quella)
al toro e afferma più decisamente che “la nozione di ‘debito
coniugale’ è servita per secoli a ‘custodire’ lo stupro da parte del marito nel mondo Occidentale. Il debito coniugale implica un diritto di proprietà che l’uomo come soggetto ha sulla donna in quanto oggetto” (Diane Elam).

                                                                 
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A differenza dei giudici della Corte di Cassazione e delle femministe, le autorità della tradizione cristiana da san Paolo fino al recente Catechismo della Chiesa Cattolica insistono in modo esplicito sulla “donazione reciproca definitiva” (CCC 1643).
“Il marito renda alla moglie il debito coniugale e lo stesso faccia la moglie col marito. La moglie non è più padrona del proprio corpo, bensì il marito; allo stesso modo non è più padrone del proprio corpo nemmeno il marito, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di mutuo accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera ma di nuovo riunitevi insieme” (1 Lettera ai Corinzi).
Con saggezza antica, commentando le parole di san Paolo, così consigliava San Giovanni Crisostomo ai giovani cristiani di Costantinopoli per la prima notte coniugale: “Dopo che avrai celebrato le nozze, avendo eliminato da esse tutti canti turpi, satanici e i ritornelli volgari, accostando a te tua moglie, plasmala sapientemente, lasciando durare per lungo tempo il suo senso del pudore, senza infrangerlo bruscamente. Tu quindi non violare bruscamente questo senso del pudore come fanno gli uomini dissoluti, ma fallo durare per lungo tempo”. E, più recentemente, il Dizionario di teologia morale diretto dal card. Palazzini, consigliava:
“Quando uno dei due coniugi non è disposto a compiere l’atto sessuale, l’altro dovrà evitare, in omaggio alla carità, di esigerlo”.
Questo è (era?) il nostro matrimonio, luogo in cui sommergere il coniuge di amore, di premure, di “facciamo quello che vuoi tu”, non luogo in cui accampare diritti col codice alla mano e la verità in tasca, aspettando nel buio della tenda afgana lo scoccare della quinta notte.

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